Redditi esteri in Italia

Lavoro all’estero, devo davvero pagare le tasse due volte?

Tabella dei Contenuti

Introduzione

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida pratica per i cittadini italiani che percepiscono redditi all’estero.
In particolare, analizzeremo il caso di un croupier, Thomas che ha lavorato in vari casinò europei, ed illustreremo gli obblighi dichiarativi e il calcolo del credito d’imposta spettante a chi, pur essendo residente in Italia percepisce redditi stranieri.

Residenza fiscale, quali sono i criteri?

La residenza fiscale è uno dei criteri utilizzati dall’ordinamento tributario italiano per considerare un soggetto come fiscalmente residente o no.
Se sei residente all’estero e sei iscritto all’AIRE, nella maggior parte dei casi non dovrai pagare imposte in Italia.
Ma come faccio a sapere se sono residente in Italia oppure no?
La legge considera fiscalmente residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 7 TUIR) – considerando anche le frazioni di giorno – abbiano la residenza, il domicilio, o siano presenti nel territorio italiano.
Queste condizioni sono tra loro alternative: significa che è sufficiente che almeno una delle tre si realizzi perché ad una persona fisica possa essere attribuita la residenza fiscale in Italia.
Riassumendo, le tre condizioni tra loro alternative sono:

•          Residenza;

•          Domicilio;

•          Mera presenza sul territorio nazionale.

Per quanto concerne la residenza, sarà sufficiente superare i 183 giorni – in qualsiasi modo computati e anche non continuativi – per risultare fiscalmente residenti in Italia e, pertanto, risultare soggetti passivi dell’imposta. 
Per quanto concerne il domicilio si intende quel luogo in cui si sviluppano “in via principale” le relazioni personali e familiari della persona.

Obblighi Fiscali per Redditi Esteri

I residenti fiscali italiani sono tenuti a dichiarare al fisco italiano tutti i redditi ovunque prodotti, quindi sia quelli italiani che quelli esteri, secondo il principio della worldwide taxation, in base al quale tutti i residenti in un dato Paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato di appartenenza che quelle originate fuori dal territorio dello Stato stesso.
Tuttavia, onde evitare che un soggetto si trovi a pagare le imposte per due volte l’Italia ha stipulato delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni con molti paesi per evitare che ciò avvenga.
Queste convenzioni stabiliscono quale paese ha il diritto di tassare determinati tipi di reddito e prevedono meccanismi per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte.
Generalmente, i redditi da lavoro dipendente sono tassati nel paese dove è svolta l’attività, ma devono essere comunque dichiarati in Italia.
Pertanto, la quota parte di imposte versate a titolo definitivo in uno stato estero che ha aderito alla Convenzione (es. Spagna), sarà usata a scomputo della quota parte dovuta al fisco italiano sul medesimo reddito prodotto all’estero.
Come nel caso di Thomas, qualora un soggetto tenuto ad assolvere ai propri obblighi tributari in Italia abbia prodotto dei redditi all’estero che contribuiscono alla formazione di tutto il suo reddito, l’art. 165 comma 1 del TUIR prevede che le imposte pagate definitivamente all’estero sui redditi ivi prodotti possano essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia.
C’è però un limite: la detrazione si avrà fino alla concorrenza della quota d’imposta che corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

Volendo riassumere visivamente, la formula è:

    (reddito estero × imposta netta dovuta) ÷ reddito complessivo al netto.

Si fornisce di seguito l’esempio di Thomas, che nel 2023 ha lavorato in Spagna Portogallo, Germania e anche Italia.

PAESE Reddito imponibile
Italia                    6.000,00 €
Spagna                    2.000,00 €
Portogallo                    1.000,00 €
Germania                    1.500,00 €
Reddito totale                  10.500,00 €
Imposte dovute in Italia                    2.415,00 €

Tomas ha prodotto un reddito complessivo di € 10.500,00 sul quale dovrà pagare al fisco italiano il 23% di imposte IRPEF.

Nello specifico € 2.415,00.

Come vediamo però nella tabella successiva, sulla busta paga di Thomas sono già state trattenute le imposte in Spagna, Portogallo e Germania (le aliquote sono di fantasia)

Thomas ha già versato all’estero imposte per € 1.055,00.

Tuttavia, in virtù del per country limitation, per ciascun paese l’imposta versata all’estero sarà recuperabile sino a capienza.
Se i redditi sono prodotti in più Stati esteri, il comma 3 dell’art. 165 TUIR prevede che la detrazione venga applicata separatamente per ciascuno Stato.
Questo consente al soggetto che possiede fonti di reddito sparse in varie nazioni di non perdere il beneficio della detrazione. 
Nell’esempio fornito Spagna e Portogallo sono entrambe capienti mentre in Germania, nonostante Thomas abbia già versato € 375,00, la capienza massima come di seguito calcolato è € 345,00.

Requisiti per Ottenere il Credito d’Imposta

Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Concorso del Reddito Estero: Il reddito prodotto all’estero deve contribuire alla formazione del reddito imponibile in Italia;
  2. Produzione di Reddito Estero: Deve esistere un reddito effettivamente prodotto all’estero;
  3. Pagamento Definitivo delle Imposte Estere: Le imposte devono essere state pagate in modo definitivo nello Stato (o negli Stati) in cui il reddito è stato prodotto. Se le imposte sono state pagate provvisoriamente o come acconto, il credito d’imposta verrà riconosciuto nell’anno in cui il pagamento delle imposte diventa definitivo.
  4. Assimilabilità delle Imposte: Le imposte estere sul reddito devono essere assimilabili, per natura, a quelle italiane (principio di reciprocità).

Rammenta che la detrazione del credito d’imposta non è sempre garantita.
Secondo l’articolo 165, comma 8 del TUIR, infatti nei casi di omessa presentazione della dichiarazione e omessa indicazione dei redditi esteri  la detrazione del credito d’imposta potrà essere negata.

Carry-back e Carry-forward

Per tutte le tipologie di reddito estero, l’art. 165 c. 6 introduce la possibilità di riporto in avanti carry-forward e riporto all’indietro carry-back per le eccedenze rimaste inutilizzate per un periodo, in entrambi i casi, di massimo otto anni.
È possibile, pertanto, recuperare le eccedenze nel corso degli anni sia laddove la quota di imposta italiana relativa al reddito estero eccede l’imposta estera sia viceversa.

Conclusioni

La gestione della fiscalità internazionale per redditi prodotti all’estero può essere complessa, ma con una corretta comprensione delle normative e dei meccanismi di credito di imposta, è possibile evitare la doppia imposizione e ottimizzare il carico fiscale.
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